Art. 5

In vigore dal 19 giu 1989
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:1787:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo