Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
1. Ciascuna quota di cui all', paragrafo 4, è suddivisa in due parti. La prima, corrispondente al 90 % del totale, vale a dire a 19 170 capi, è riservata agli importatori tradizionali che possano comprovare di aver importato animali oggetto del contingente tariffario in questione negli ultimi tre anni o, per quanto riguarda la Spagna, negli ultimi due anni. La seconda, pari al 10 % del totale, vale a dire a 2 130 capi, è riservata agli altri importatori. 2. La ripartizione dei 19 170 capi tra i vari importatori è effettuata in proporzione alle importazioni precedenti nei tre anni considerati, mentre la ripartizione dei 2 130 capi è effettuata in proporzione alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso, le domande che dessero luogo ad un titolo di partecipazione per un quantitativo inferiore a cinque capi non sono prese in considerazione. 3. I capi aventualmente non richiesti e non attribuiti nel quadro di una delle parti di cui al paragrafo 1, in un periodo determinato, sono automaticamente trasferiti all'altra parte.
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