Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. SOLCHAGA CATALAN (1) GU n. C 309 del 19. 11. 1987, pag. 9. (2) GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 210. (3) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.
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