Art. 2
In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SOLCHAGA CATALAN
(1) GU n. C 309 del 19. 11. 1987, pag. 9.
(2) GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 210.
(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.
Storico versioni
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