Art. 1
In vigore dal 13 giu 1989
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 486/85, i titoli d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare sono rilasciati alle condizioni fissate nel presente regolamento.
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