Art. 1
In vigore dal 12 giu 1989
La riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità a dieci in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ai prodotti seguenti, importati dalla Spagna e dal Portogallo, è totalmente sospesa:
- i prodotti dell'allegato II del trattato, oggetto del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (3), ad esclusione delle merci elencate nell'allegato del presente regolamento;
- i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.
Storico versioni
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