Art. 2

In vigore dal 12 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25. (4) GU n. L 51 del 23. 2. 1989, pag. 7. ALLEGATO « ALLEGATO Tasso di interesse di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis (1) 1. Belgio: Bruxelles interbank borrowing offered rate a tre mesi 2. Danimarca: Tasso di emissione di certificati del Tesoro a dodici mesi 3. Germania: Frankfurt interbank borrowing offered rate a tre mesi 4. Grecia: Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi 5. Francia: Paris interbank borrowing offered rate a tre mesi 6. Spagna: Madrid interbank borrowing offered rate a tre mesi 7. Irlanda: Dublino interbank borrowing offered rate a tre mesi 8. Italia: Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi 9. Lussemburgo: Tasso interbancario a tre mesi 10. Paesi Bassi: Amsterdam interbank borrowing offered rate a tre mesi 11. Portogallo: Lisboa interbank borrowing offered rate a tre mesi 12. Regno Unito: London interbank borrowing offered rate a tre mesi NB: Questi tassi saranno aumentati di un punto percentuale, corrispondente al margine bancario. (1) Si tratta di tassi di interesse (netti) cioè il tasso risultante dopo deduzione delle eventuali ritenute fiscali (ritenute preventive, ecc.) »
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Art. 2 Regolamento (UE) 1989/1644 | Portale Normativo