Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue:
In vigore dal 12 giu 1989
1. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 3
Il tasso di interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 corrisponde ai tassi di interesse rilevati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee per l'ecu a termine di 3 e di 12 mesi sull'euromercato, applicando una ponderazione di 1/3 e 2/3.
Il tasso di interesse è fissato prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi di interesse rilevati nei 6 mesi precedenti la fissazione. »
2. All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
« 1. bis. Il tasso medio del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è comunicato alla Commissione al più tardi 20 giorni prima della fine dell'esercizio e si riferisce ai 6 mesi antecedenti tale comunicazione.
In mancanza di tale comunicazione, il tasso del costo d'interesse da applicarsi è determinato in base ai tassi di interesse di riferimento indicati in allegato ».
3. È aggiunto l'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1989:1644:oj#art-1