Art. 2

In vigore dal 9 giu 1989
L'adeguamento di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 non si applica alle restituzioni alla produzione per le quali le autorità degli Stati membri hanno ricevuto una domanda di titolo di restituzione anteriormente al 1o luglio 1989 e se tale titolo è utilizzato per la trasformazione di tutto o di parte del prodotto di base di cui trattasi durante il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1989.
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