Art. 1

In vigore dal 9 giu 1989
L'adeguamento di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 747/89 non si applica alle restituzioni all'esportazione fissate in anticipo anteriormente al 1o luglio 1989 il cui titolo corrispondente è utilizzato per l'esportazione, durante il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1989, dei prodotti contemplati negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 747/89.
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