Art. 2
In vigore dal 5 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BARRIONUEVO PEÑA
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9.
(3) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 14.
(4) GU n. L 352 del 21. 12. 1988, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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