Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente J. BARRIONUEVO PEÑA (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9. (3) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 14. (4) GU n. L 352 del 21. 12. 1988, pag. 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:1578:oj#art-2