Art. 2
In vigore dal 24 mag 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 2.
ALLEGATO
(in ECU/t)
FRUMENTO TENERO
Prezzo d'intervento (1) 174,06
Prezzo indicativo 241,08
SEGALA
Prezzo d'intervento (2) 165,36
Prezzo indicativo comune 219,46
ORZO
Prezzo d'intervento 165,36
Prezzo indicativo comune 219,46
(in ECU/t)
GRANTURCO
Prezzo d'intervento 174,06
Prezzo indicativo comune 219,46
SORGO
Prezzo d'intervento 165,36
Prezzo indicativo comune 219,46
FRUMENTO DURO
Prezzo d'intervento:
- Comunità dei dieci 253,26
- Spagna 215,83
Prezzo indicativo 306,66
(1) Il prezzo è aumentato di 3,48 ECU/t per il frumento tenero panificabile, conforme ai criteri qualitativi specifici di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18).
(2) Il prezzo è aumentato di 8,70 ECU/t per la segala panificabile, conforme ai criteri qualitativi specifici di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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