Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 mag 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 2. ALLEGATO (in ECU/t) FRUMENTO TENERO Prezzo d'intervento (1) 174,06 Prezzo indicativo 241,08 SEGALA Prezzo d'intervento (2) 165,36 Prezzo indicativo comune 219,46 ORZO Prezzo d'intervento 165,36 Prezzo indicativo comune 219,46 (in ECU/t) GRANTURCO Prezzo d'intervento 174,06 Prezzo indicativo comune 219,46 SORGO Prezzo d'intervento 165,36 Prezzo indicativo comune 219,46 FRUMENTO DURO Prezzo d'intervento: - Comunità dei dieci 253,26 - Spagna 215,83 Prezzo indicativo 306,66 (1) Il prezzo è aumentato di 3,48 ECU/t per il frumento tenero panificabile, conforme ai criteri qualitativi specifici di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18). (2) Il prezzo è aumentato di 8,70 ECU/t per la segala panificabile, conforme ai criteri qualitativi specifici di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.
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