Art. 2

In vigore dal 28 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (3) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 29. (4) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28.
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