Art. 2
In vigore dal 28 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
(3) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 29.
(4) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28.
Storico versioni
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