Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3310/86 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 28 apr 1989
« 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, i prezzi rilevati conformemente al presente articolo. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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