Art. 2
In vigore dal 10 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal raccolto del luppolo 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.
(4) GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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