Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal raccolto del luppolo 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43. (4) GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 24.
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