Art. 6

In vigore dal 10 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile per le campagne di commercializzazione 1989/1990-1991/1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16. (3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 36. (6) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 5.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1989/915 | Portale Normativo