Art. 6
In vigore dal 10 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile per le campagne di commercializzazione 1989/1990-1991/1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.
(3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 36.
(6) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:915:oj#art-6