Art. 3

In vigore dal 10 apr 1989
1. Il rimborso avviene dietro richiesta degli interessati per ciascuna delle campagne in questione, entro il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale esso è dovuto. 2. La domanda di rimborso deve essere accompagnata da documenti giustificativi attestanti che il richiedente si è addossato l'onere dei prelievi di corresponsabilità di cui agli del regolamento (CEE) n. 2727/75. Gli Stati membri possono richiedere la presentazione di qualsiasi altro documento giustificativo.
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