Art. 2
In vigore dal 16 mar 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 6 marzo 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4.
(2) GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39.
(4) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.
(5) GU n. L 82 del 26. 3. 1987, pag. 25.
(6) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 28.
(7) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 54.
(8) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:675:oj#art-2