Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 mar 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 6 marzo 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4. (2) GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39. (4) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4. (5) GU n. L 82 del 26. 3. 1987, pag. 25. (6) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 28. (7) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 54. (8) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
Storico versioni

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