Art. 2
In vigore dal 3 feb 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.
(3) GU n. L 99 del 12. 4. 1978, pag. 14.
(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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