Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 feb 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4. (3) GU n. L 99 del 12. 4. 1978, pag. 14. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
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