Art. 10

In vigore dal 5 gen 1989
1. I pesci di cui all'articolo 3 in provenienza da paesi terzi possono essere ammessi al consumo nella Comunità per essere distinati al consumo umano, soltanto se: a) rispondono alle disposizioni degli articoli da 4 a 9; b) sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile: - del paese d'origine impressa in caratteri latini, di un'altezza di 20 mm almeno, - della specie del pesce, - del modo di presentazione, - della categoria di freschezza e della categoria di calibrazione, - del peso netto in chilogrammi di pesci contenuti negli imballaggi, - della data della classificazione e della data della spedizione, - del nome e dell'indirizzo dello speditore. 2. Tuttavia, i pesci provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti da battelli battenti bandiera di un paese terzo in un porto della Comunità e destinati ad essere commercializzati per il consumo umano, sono soggetti, ai fini della loro ammissione al consumo, alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria.
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