Art. 1
In vigore dal 5 gen 1989
Per le importazioni di rose a fiori grande originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 4078/88 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato a decorrere dal 7 gennaio 1989.
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