Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 gen 1989
Per le importazioni di rose a fiori grande originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 4078/88 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato a decorrere dal 7 gennaio 1989.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:24:oj#art-1