Art. 2

In vigore dal 14 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20. (4) GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 21.
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