Art. 2
In vigore dal 14 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.
(3) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.
(4) GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 21.
Storico versioni
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