Art. 2
In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS
(1) GU n. C 258 del 5. 10. 1988, pag. 5.
(2) Parere reso il 18 novembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11.
(4) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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