Art. 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 12 dic 1988
« 5. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o novembre 1984, le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione: - per l'Italia, del 100 % per i primi tre anni, entro i limiti di una somma globale di 14 milioni di ECU, e del 50 % per il quarto ed il quinto anno; - per la Grecia, del 100 % entro i limiti di una somma globale di 7 milioni di ECU. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o novembre 1989, le spese effettive dell'agenzia in Italia ed in Grecia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione del 50 %. Per la Spagna ed il Portogallo, durante il periodo compreso tra il 1o marzo 1986 ed il 31 ottobre 1990 le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione del 100 % entro i limiti di una somma globale di 9,3 milioni di ECU per la Spagna e di 4,7 milioni di ECU per il Portogallo. Nel periodo 1o novembre 1990 - 31 ottobre 1992, le spese in questione sono coperte dal suddetto bilancio in ragione del 50 %. Gli Stati membri hanno la facoltà, a condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di coprire una parte del loro onere finanziario mediante una ritenuta sugli aiuti comunitari concessi nel settore dell'olio d'oliva. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1o gennaio 1992 il metodo di finanziamento delle spese in questione applicabile a decorrere dalla campagna 1992/1993. »
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