Art. 3

In vigore dal 12 dic 1988
Le condizioni di attuazione delle gare, in particolare quelle relative ai controlli da effettuare e alle garanzie da offrire (per esempio in ordine alle cauzioni e all'eventuale denaturazione) sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
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