Art. 1

In vigore dal 12 dic 1988
1. Gli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento sono smerciati nel quadro di procedure di gara. Tali procedure sono avviate conformemente all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. Le condizioni delle gare devono garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo in cui essi sono stabiliti nella Comunità. 3. Le gare sono aperte per una determinata utilizzazione e/o destinazione. 4. Sono ammessi alle gare di cui al paragrafo 1 soltanto gli interessati che hanno garantito di ottemperare ai loro obblighi tramite la costituzione di una cauzione. 5. L'alcole può essere sottoposto a denaturazione prima della gara.
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