Art. 2
In vigore dal 12 dic 1988
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1432/88, per la campagna 1988/1989 sono applicabili le disposizioni seguenti:
1. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi della facoltà di cui all', paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1432/88 entro un termine di otto giorni successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al paragrafo 1 di detto articolo. Essi effettuano tuttavia un rimborso conformemente al paragrafo 2, primo comma di detto articolo nella misura in cui gli importi del prelievo supplementare sono stati loro versati.
2. I prelievi di corresponsabilità riscossi a titolo delle operazioni avvenute tra il 1o settembre e il 31 dicembre 1988 sono versati al più tardi il 31 gennaio 1989.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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