Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1432/88 è modificato come segue:

In vigore dal 12 dic 1988
1. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1. Dopo la constatazione di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e secondo la procedura di cui all'articolo 26 di detto regolamento, viene fissata la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare versato e quello risultante dalla constatazione, nonché il prelievo di corresponsabilità supplementare da versare a partire da tale fissazione. 2. Gli organismo competenti designati dagli Stati membri rimborsano ai produttori, nel quadro delle disposizioni nazionali all'uopo previste, la differenza di cui al paragrafo 1, dietro comprova dell'avvenuto pagamento del prelievo supplementare previsonale. Tale rimborso ha luogo al più tardi alla fine del mese di giugno successivo alla fissazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere prima dell'inizio della campagna che tale rimborso sia effettuato direttamente dagli operatori che hanno riscosso il prelievo di corresponsabilità supplementare applicabile prima della fissazione di cui al paragrafo 1. Tale rimborso ha luogo entro il termine di un mese dopo tale fissazione. In questo caso: - gli operatori tengono a disposizione degli organismi di cui al primo comma l'elenco nominativo dei rimborsi effettuati; - gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare che in ogni caso i produttori ottengano il rimborso di cui al primo comma entro il termine in esso previsto. 3. In caso di rimborso da parte degli Stati membri, questi ultimi possono fissare un importo minimo per tonnellata e/o produttore al di sotto del quale il rimborso non viene effettuato. Tali importi non possono superare 0,5 ECU per tonnellata o 25 ECU per produttore. 4. I rimborsi di cui al paragrafo 2 sono effettuati sulla base del tasso di conversione agricolo vigente al momento della riscossione del prelievo di corresponsabilità supplementare. » 2. All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è versato alle autorità all'uopo designate da ogni Stato membro per le operazioni di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento, secondo le scadenze seguenti: - 31 ottobre al più tardi per i prelievi riscossi a titolo delle operazioni avvenute a decorrere dell'inizio della campagna fino al 30 settembre; - 31 gennaio al più tardi per i prelievi riscossi a titolo della operazioni avvenute a decorrere dal 1o ottobre fino al 31 dicembre; - 30 aprile al più tardi per i prelievi riscossi a titolo delle operazioni avvenute a decorrere dal 1o gennaio fino al 31 marzo; - 31 luglio al più tardi per i prelievi riscossi a titolo delle altre operazioni avvenute durante la campagna precedente. Il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è versato entro i termini di cui al comma precedente. Tuttavia, negli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all', paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento, il primo versamento è effettuato al più tardi il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del provvedimento di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento. »
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/3858 — Il regolamento (CEE) n. 1432/88 è modificato come segue: | Portale Normativo