Art. 2
In vigore dal 9 nov 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.
Per la Commissione
Frans Andriessen
Vicepresidente
[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.
[3] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.
[4] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.
[5] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101.
[6] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.
[7] GU n. L 80 del 2. 4. 1968, pag. 5.
[8] GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 46.
[9] GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.
[10] GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.
[] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.
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Storico versioni
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