Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 nov 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988. Per la Commissione Frans Andriessen Vicepresidente [1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. [2] GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11. [3] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11. [4] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88. [5] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101. [6] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14. [7] GU n. L 80 del 2. 4. 1968, pag. 5. [8] GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 46. [9] GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22. [10] GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19. [] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14. --------------------------------------------------
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