Art. 3

In vigore dal 28 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5. (3) GU n. L 173 del 6. 8. 1970, pag. 23. (4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8. ALLEGATO a) Varietà di viti raccomandate: Auxerrois B, Mueller-Thurgau B, Wrotham Pinot. b) Varietà di viti autorizzate: Bacchus B, Chardonnay B, Ehrenfelser B, Faber B, Kanzler B, Kerner B, Madeleine angevine B, Madeleine royale B, Madeleine Sylvaner B, Mariensteiner B, Perle Rs, Pinot noir N, Rulaender G, Schonburger, Seyval B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3377:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 1988/3377 | Portale Normativo