Art. 1

In vigore dal 28 ott 1988
Il Regno Unito è autorizzato, per la campagna viticola 1988/1989, a permettere l'aumento supplementare delle gradazioni alcolometriche previsto per la zona viticola A dall'articolo 18, paragrafo 2 regolamento (CEE) n. 822/87 per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma dello stesso articolo 18, sempreché siano ottenuti da uve: a) destinate all'elaborazione di vini da tavola, b) appartenenti alle varietà di viti raccomandate e autorizzate che figurano in allegato.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/3377 | Portale Normativo