Art. 2
In vigore dal 24 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile sino al 30 giugno 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Th. PANGALOS
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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