Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile sino al 30 giugno 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 6.
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