Art. 5

Il Portogallo comunica alla Commissione:

In vigore dal 21 ott 1988
- prima della loro entrata in vigore, le misure adottate in applicazione del presente regolamento, in particolare i prezzi di entrata, - i prelievi stabiliti.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/3252 — Il Portogallo comunica alla Commissione: | Portale Normativo