Art. 3
In vigore dal 21 ott 1988
L'importazione in Portogallo dei cereali di cui all', lettera a) del regolamento (CEE) n. 2727/75, salvo il frumento tenero, provenienti dagli altri Stati membri è subordinata all'applicazione di un prelievo d'importo pari al prezzo d'entrata previsto dall', paragrafo 1, ridotto del prezzo cif del Portogallo calcolato in base alle offerte più favorevoli provenienti dal mercato comunitario. La differenza tra il prelievo applicabile alle importazioni dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e quello applicabile alle importazioni provenienti dalla Spagna è pari all'importo compensativo adesione applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna.
Il disposto dell', paragrafo 1, secondo comma, ultima frase si applica al prelievo di cui al primo comma.
II
Regime applicabile al frumento tenero e al frumento duro
Storico versioni
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