Art. 2

In vigore dal 20 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 1.
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