Art. 2
In vigore dal 20 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 1.
Storico versioni
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