Art. 2

In vigore dal 18 ott 1988
1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1,4 %. 2. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 4 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3285:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo