Art. 2
In vigore dal 18 ott 1988
1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1,4 %.
2. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 4 %.
Storico versioni
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