Art. 4

In vigore dal 18 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS // // // // (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 33.
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