Art. 1

In vigore dal 18 ott 1988
1. a) I dazi doganali all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari delle isole Canarie, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.0437 // ex 0704 90 90 // Cavoli cinesi, dal 1o novembre al 31 dicembre 1988 // 100 // 10,9 // 09.0435 // ex 0806 10 15 // Uve fresche da tavola, dal 1o gennaio al 31 marzo 1989 // 100 // 5,4 // (1) GU n. L 133 del 18. 5. 1987, pag. 5. b) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dei dazi doganali e non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento. c) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti. 2. Al momento della loro importazione, le uve fresche da tavola sono soggette al rispetto del prezzo di riferimento alle stesse condizioni che gli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità. 3. a) I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile « Isole Canarie » o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità. b) L'articolo 9, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/88 (2), non è applicabile al prodotto di cui al presente regolamento. 4. a) Se, entro un periodo massimo di quattordici giorni di calendario, sono effettuate opure previste importazioni di prodotti che beneficiano dei contingenti tariffari in questione, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile dei contingenti. b) Se detto Stato membro non utilizza le quantità prelevate entro il termine suddetto, esso riversa, non appena possibile, i quantitativi non utilizzati mediante telex indirizzato alla Commissione.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/3242 | Portale Normativo