Art. 2

In vigore dal 18 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/3241 | Portale Normativo